Sequestri amministrativi di veicoli


Settore: Area II

Orario di apertura al pubblico: Lun. Mer. e Ven. 12-13

Mar. 12-13 e 16-17

Giov. 9-17 (orario continuato)

@mail: pref.prefrimini@interbusiness.it

Erogazione del servizio :

Art. 193 c.d.s. Circolazione in assenza di copertura assicurativa

Restituzione del veicolo sequestrato: è necessario presentare alla Prefettura direttamente o per il tramite dell'organo accertatore una documentata istanza in carta libera,corredata di copia della ricevuta attestante il pagamento della sanzione amministrativa ed il pagamento del premio assicurativo per almeno sei mesi.

Ricorso avverso il verbale di accertamento della violazione:

può essere presentato dal conducente, o dal proprietario del veicolo, alla Prefettura, per il tramite dell'organo accertatore, entro il termine di giorni 60 dalla notifica del verbale medesimo.

In alternativa, è previsto il ricorso, sempre entro il termine di 60 giorni, al Giudice di Pace competente per territorio.

Provvedimenti della Prefettura:

nel caso di accoglimento del ricorso, viene disposta l'archiviazione del verbale ed il conseguente dissequestro del veicolo, previo pagamento della relative spese di trasporto e di custodia. Nelle ipotesi dì rigetto del ricorso, ovvero di scadenza del termine del ricorso senza che sia stato presentato, il sequestro è confermato e con ordinanza ingiunzione si dispone l’alienazione del veicolo in base alla procedura prevista dal D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189 condizionata al mancato pagamento dei premio assicurativo e della sanzione.

Fermo amministrativo del veicolo

Nelle ipotesi in cui il codice della strada prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo l’organo di Polizia provvede a far ricoverare il veicolo in apposito luogo di custodia. Al termine del periodo di fermo amministrativo, il veicolo è restituito direttamente all’avente titolo (non è necessaria alcuna istanza di restituzione) previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

Confisca del veicolo

La confisca del veicolo è disposta automaticamente nell’ipotesi di circolazione con veicolo non immatricolato (art. 93/7 c.d.s) e nell’ipotesi di circolazione con ciclomotore alterato (art. 96/5-6 c.d.s) e altresì nelle ipotesi di reiterazione delle violazioni a cui consegue il fermo amministrativo ( es. 100/12°c.d.s circolazione con targa non propria o contraffatta; 116/13° c.d.s guida senza patente; 218/6 c.d.s guida con patente sospesa etc.)

Spese di custodia

Nelle ipotesi di mancato ritiro del veicolo sottoposto a fermo o sequestro amministrativo ovvero nelle ipotesi di confisca, le spese di custodia del veicolo sono anticipate al custode, sulla base delle tariffe determinate con decreto prefettizio, dall’Autorità Amministrativa che successivamente provvede al recupero delle stesse tramite ingiunzione di pagamento (D.P.R. 22 luglio 1982 n. 571)

Per le violazioni originariamente penali, depenalizzate dal D.lgs 30/12/1999 n. 507 il pagamento non è consentito (nelle ipotesi elencate al comma 3 – bis dell’art. 202 c.d.s). Il processo verbale è trasmesso al Prefetto del luogo della commessa violazione che determina, con ordinanza ingiunzione, la sanzione pecuniaria.

Normative :

Decreto Legislativo 30,4.1992 n. 285 (Nuovo codice della strada)