Ricorsi anagrafici


Istruttoria e decisione del ricorso gerarchico avverso il provvedimento con il quale l'ufficiale di anagrafe di un comune:

  1. Respinge l'istanza di iscrizione o cancellazione di un soggetto o di un nucleo familiare nell'anagrafe della popolazione residente;

  2. Provvede d'ufficio alla iscrizione nell'anagrafe o trasferisce la residenza;

  3. Rifiuta il rilascio di un certificato anagrafico o rilascia un certificato contenente errori.

La richiesta viene trasmessa al Comune o ai Comuni interessati, per le necessarie controdeduzioni e ai locali Uffici di Pubblica Sicurezza, allo scopo di accertare, in modo obiettivo, l'effettiva residenza del ricorrente.
In caso di accertata irregolarità nel procedimento seguito dal Comune, il Prefetto emana decreto di accoglimento del ricorso o di sospensione degli effetti del provvedimento del comune. Diversamente il ricorso viene respinto.
Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo regionale entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

 

UFFICIO COMPETENTE:

Ufficio RICORSI ANAGRAFICI – AREA II

U.T.G. Via IV Novembre n. 40 - tel. 0541- 436111

 

ADEMPIMENTI RICHIESTI:

 



ADDETTO UFFICIO:

Dr. Carlini Roberto (Collaboratore Amministrativo)

 

GIORNI E ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:

Lun. - Ven. dalle ore 12.00 alle ore 13.00

Giovedì dalle ore 9 alle ore 17

MODALITA' E TEMPI DI EROGAZIONE:

60 giorni dalla data della domanda

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Legge 24/12/1954, n. 1228 - D.P.R. 30/5/1989 n. 223 (regolamento anagrafico)