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Ricorsi anagrafici
Istruttoria e decisione del ricorso gerarchico avverso il provvedimento con il quale l'ufficiale di anagrafe di un comune:
Respinge l'istanza di iscrizione o cancellazione di un soggetto o di un nucleo familiare nell'anagrafe della popolazione residente;
Provvede d'ufficio alla iscrizione nell'anagrafe o trasferisce la residenza;
Rifiuta il rilascio di un certificato anagrafico o rilascia un certificato contenente errori.
La richiesta viene trasmessa al Comune o ai Comuni interessati, per
le necessarie controdeduzioni e ai locali Uffici di Pubblica
Sicurezza, allo scopo di accertare, in modo obiettivo, l'effettiva
residenza del ricorrente.
In caso di accertata irregolarità
nel procedimento seguito dal Comune, il Prefetto emana decreto di
accoglimento del ricorso o di sospensione degli effetti del
provvedimento del comune. Diversamente il ricorso viene
respinto.
Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso
ricorso al competente Tribunale Amministrativo regionale entro 60
giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni dalla notifica.
UFFICIO COMPETENTE:
Ufficio RICORSI ANAGRAFICI – AREA II
U.T.G. Via IV Novembre n. 40 - tel. 0541- 436111
ADEMPIMENTI RICHIESTI:
Domanda in carta da bollo al Prefetto della Provincia in cui ha sede il Comune, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento dell'Ufficiale d'Anagrafe (non è prevista modulistica);
Allegare eventuali documenti atti a dimostrare l'effettiva residenza del ricorrente.
ADDETTO UFFICIO:
Dr. Carlini Roberto (Collaboratore Amministrativo)
GIORNI E ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
Lun. - Ven. dalle ore 12.00 alle ore 13.00
Giovedì dalle ore 9 alle ore 17
MODALITA' E TEMPI DI EROGAZIONE:
60 giorni dalla data della domanda
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Legge 24/12/1954, n. 1228 - D.P.R. 30/5/1989 n. 223 (regolamento anagrafico)