Protezione Civile


Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Patrizia Salvi

Telefono: 0541/436.111

Al Prefetto sono affidate le funzioni di indirizzo, promozione e coordinamento di tutte le attività svolte sul territorio in materia di protezione civile.

L’art. 108 del d.lgs 31 marzo 1998 n. 112 ( conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione della l. 15 marzo 1997 n. 59) affida alle regioni ed agli enti locali la predisposizione di programmi di previsione e prevenzione dei rischi sulla base degli indirizzi nazionali.

Il piano di emergenza deve quindi prevedere l’utilizzo di tutte le risorse tecniche, assistenziali e sanitarie presenti nella provincia, con l’integrazione, in caso di necessità delle risorse reperibili in ambito regionale.

L’elaborazione del piano provinciale di protezione civile ha lo scopo di disporre secondo uno schema ordinato il complesso delle attività operative per il coordinato pronto intervento di soccorso in emergenza a favore delle popolazioni esposte ad eventi calamitosi.

Il modello di intervento utilizzato, in questa Provincia, consiste nell’assegnazione delle responsabilità e dei compiti nei vari livelli di comando e controllo per la gestione delle emergenze, tale modello riporta il complesso delle procedure per la realizzazione del costante scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti, in modo da consentire l’utilizzazione razionale delle risorse ed il coordinamenti dei centri operativi dislocati sul territorio in relazione al tipo di evento.

Il centro di coordinamento soccorsi e’ composto dai responsabili di tutte le strutture operative presenti sul territorio . I compiti del c.c.s consistono nell’individuazione - nell’osservanza delle linee tracciate nel piano provinciale- delle strategie e delle operatività di intervento necessarie al superamento dell’emergenza. in relazione all’evento vengono attivate le funzioni di supporto ritenute necessarie per la completa gestione dell’emergenza. le funzioni di protezione civile sono organizzate ed articolate in fasi operative consecutive: attenzione – preallarme – allarme – emergenza. per ciascuna fase sono indicate le funzioni di supporto da attivare e per ciascuna fase sono specificate le componenti e le strutture operative di protezione civile che intervengono nonché le procedure operative per l’attuazione del modello di intervento

Iscrizione associazioni volontariato in elenco Dipartimento Protezione Civile

Presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' predisposto e periodicamente aggiornato un elenco delle associazioni di volontariato di protezione civile a fini cognitivi della sussistenza e dislocazione sul territorio nazionale delle associazioni medesime. All'iscrizione provvede il Dipartimento della Protezione Civile, sentito il Prefetto competente per territorio che si esprime in merito alla sussistenza di requisiti di moralità, affidabilità e capacità operativa delle associazioni, accertando l'assenza di carichi penali ovvero di procedimenti penali in corso nei confronti degli aderenti alle associazioni. La richiesta di iscrizione deve essere inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, e le associazioni locali, aderenti ad associazioni nazionali, possono presentare la richiesta per il tramite della propria organizzazione nazionale. Tra i benefici previsti dall'iscrizione nel registro nazionale e' da segnalare la possibilità di fruire dei rimborsi spese previsti dall'art. 11 del D.P.R. 613/94, alle condizioni previste da detto articolo. Inoltre i volontari aderenti alle associazioni iscritte possono fruire dei benefici previsti dall'art. 10 del D.P.R. 613/94 (mantenimento del posto di lavoro, del trattamento economico e previdenziale nonché del trattamento assicurativo) alle condizioni previste da detto articolo.

Requisiti :

Possono chiedere l'iscrizione quelle associazioni di volontariato di protezione civile costituite liberamente e prevalentemente da volontari, riconosciute e non riconosciute, che non abbiano fini di lucro anche indiretto e che svolgano o promuovano attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi similari, nonché di formazione nella suddetta materia. Gli organismi aspiranti all'iscrizione devono essere iscritti nei registri generali del volontariato previsti dall'art. 6 della Legge 11.8.1991 n. 266.

Documentazione :

La domanda va redatta su apposito modello ( MOD. A/0055 - disponibile in formato RTF) e indirizzata al Dipartimento della Protezione Civile, Ufficio Affari Generali, Via Ulpiano 11, 00193 Roma, corredata dalla seguente documentazione: 1) certificato penale e dei carichi pendenti del rappresentante legale dell'associazione; 2) attestato di iscrizione in uno dei registri regionali del volontariato istituiti ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 266/91; 3) dichiarazione del responsabile dell'associazione o documento attestante l'eventuale precedente censimento ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 1990; 4) copia dell'atto costitutivo e dello statuto per le associazioni ancora non iscritte nel registro regionale e che alla data di pubblicazione della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri (25 novembre 1994) non risultavano essere mai state censite ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 1990.; 5) scheda informativa contenente i dati per la valutazione delle capacita' operative dell'associazione e/o organizzazione/gruppo, secondo l'apposito modello distribuito dal Dipartimento della Protezione Civile, a firma del legale rappresentante.

Normativa:

Legge 24.2.1992 n. 225, art. 4 e 18 (Suppl. Ord. alla G.U. n. 64 del 17.3.1992); D.P.R. 21.9.1994 n. 613 (G.U. n. 259 del 5.11.1994): Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 01768 U.L. del 16.11.1994 (G.U. n. 276 del 25.11.1994)