Sospensione patenti


Sospensione della patente per violazioni codice della strada

Responsabili del Procedimento: Dr. Clemente Di Nuzzo, Dr.ssa Giovanna Longhi

Addetti. Pesaresi Isabella , Perugini Antonella

Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve dalle 12.00 alle ore 13.00

Martedì dalle ore 12.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle 17.00

Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 17.00

Telefono: 0541/436.130 – 436.131

La patente ritirata ad opera dell’organo accertatore (Vigili Urbani, Polizia, Carabinieri e altri) viene inviata alla Prefettura del luogo della commessa violazione insieme al verbale di accertamento della violazione se essa concerne una norma comportamentale, oppure integri gli estremi del reato, cui consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato.

Provvedimenti del Prefetto: Sanzione accessoria della sospensione della patente- Art. 218 C.d.s

il decreto di sospensione deve essere emesso entro 20 giorni dal ritiro del documento su strada ovvero dalla contestazione della violazione a cui consegue ai sensi dell’art. 218 c.d.s la sanzione accessoria della sospensione della patente ed il relativo periodo di sospensione è stabilito tenuto conto della gravità del caso, graduando fra il minimo ed il massimo stabiliti dal codice. Al termine

del periodo di sospensione la patente può essere ritirata dal titolare o da un delegato (con delega scritta) presso gli Uffici della Prefettura oppure l’interessato, se residente fuori provincia, può chiedere l’invio del documento per la restituzione ad un Comando di Polizia.

E’ ammesso ricorso al Giudice di Pace territorialmente competente entro 30 giorni dalla notifica

Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato Art. 223/3 c.d.s

Nell’ipotesi di reato (guida in stato di ebbrezza alcolica o dovuta a sostanze stupefacenti, omissione di soccorso) per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, l’organo accertatore ritira immediatamente la patente e la trasmette al Prefetto che dispone la sospensione provvisoria fino al massimo di un anno.

E’ ammesso ricorso al Giudice di Pace territorialmente competente entro 30 giorni dalla notifica

Sinistro stradale con lesioni Art. 223/2 c.d.s

Nell’ipotesi di sinistro stradale da cui sono derivate lesioni personali l’agente o organo che ha rilevato il sinistro trasmette entro dieci giorni copia del rapporto e del verbale della violazione contestata al prefetto della commessa violazione. Copia dello stesso rapporto è trasmessa contestualmente all’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.

Il Prefetto acquisito il parere tecnico dell’Ufficio M.C.T.C dispone, ove sussistano evidenti elementi di responsabilità nella determinazione del sinistro, la sospensione provvisoria della validità della patente fino ad un massimo di un anno. Essendo un provvedimento di natura cautelare che deve essere adottato tempestivamente cautelare la Corte di Cassazione ritiene non necessaria la comunicazione di avvio del procedimento.

E’ ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ovvero, in alternativa al Giudice di Pace territorialmente competente.

Revoca della patente

La patente è revocata dal Prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza (sottoposti a pena detentiva non inferiore a tre anni quando l’uso della patente possa agevolare la commissione di altri reati) e a coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 come sostituita dalla legge 3 agosto 1988 n. 327 e dalla legge 31 maggio 1965 n. 575. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dell’Interno.

La patente è revocata, altresì, ai sensi dell’art. 21876° comma c.d.s a chiunque, durante il periodo di sospensione della patente, circola abusivamente.

Avverso quest’ultimo provvedimento è ammesso ricorso al Giudice di Pace territorialmente competente.

Normativa:

Nuovo Codice della Strada, D.lgs 30.04.1992 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione