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Orfani di guerra
Riconoscimento della qualifica di orfano di guerra o equiparato
Settore: AREA II
Indirizzo: Via IV Novembre, 40
Giorni Servizio: Lun. Mer. e Ven 12-13 Mar. 12-13 e 16-17 Giov. 9-17 (orario continuato)
E-mail: pref.prefrimini@interbusiness.it
Erogazione del servizio:
La Prefettura cura l'istruttoria delle domande per il riconoscimento della qualifica di orfano di guerra ed equiparato, ed emana il relativo decreto che comporta l'iscrizone nei relativi Albi Provinciali. A richiesta rilascia attestati d iscrizione.
Requisiti:
Orfani: il richiedente, al momento della morte del genitore, non deve avere compiuto la maggiore età';
- il genitore deve essere deceduto per cause di guerra. Equiparati:! figli di invalidi di guerra, equiparati a tutti gli effetti agli orfani di guerra, devono possedere il requisito della minore età' al momento del riconoscimento dell'invalidità' stessa. Il genitore deve essere beneficiario di pensione di guerra di "1^categoria ovvero di pensione di guerra dalla 2^ all' 8^ categoria, con godimento dell'assegno di incollocabilita'.
Documentazione
La domanda, indirizzata alla Prefettura, va compilata in carta libera e ad essa devono essere allegati i seguenti documenti:
1) certificato di nascita del richiedente, o relativa autocertificazione
2) "DETERMINAZIONE" rilasciata in copia autentica dalla Direzione Provinciale del Tesoro, dalla
quale risultino la categoria e la decorrenza originaria della pensione percepita dalla vedova o
dall'orfano. In caso di pensioni concesse per invalidità dovuta a ferite o malattie contratte in guerra, la "DETERMINAZIONE" deve riferirsi alla pensione originaria dell'invalido, e contenere l'indicazione del godimento (da parte dell'invalido) dell'assegno di incollocabilità se riferita a pensione dalla 2^ all'8^
categoria
3) stato d famiglia riferito all'epoca, o relativa autocertificazione
4) certificato di morte del genitore deceduto in guerra, o relativa autocertificazione
Normativa
Legge 13.3.1958 n. 365; - Legge 28.7.1971 n. 585; - Legge 21.10.1978 n. 641.