Istituti di investigazione


AREA DI COMPETENZA: AREA 1

DIRIGENTE DELL’AREA 1 – Viceprefetto Aggiunto Dr.ssa Giovanna LONGHI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Viceprefetto Aggiunto Dr.ssa Giovanna LONGHI

ADDETTI: Dr. Roberto CARLINI – Sig.ra Antonella PERUGINI

GIORNI DI SERVIZIO: dal Lunedì al venerdì 12.00 – 13,00; Martedì dalle ore 16.00 alle ore 17,00; Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 17,00

EROGAZIONE DEL SERVIZIO:

L’Ufficio territoriale del Governo rilascia una licenza annuale, rinnovabile di anno in anno su presentazione della dichiarazione di prosecuzione dell’attività da parte del titolare, che abilita alla conduzione di un Istituto di investigazioni private.

La domanda va presentata direttamente presso l’Ufficio Territoriale del Governo. Qualora si tratti di una società, le richieste dovranno recare la firma del Legale Rappresentante.

REQUISITI:

Il richiedente non deve trovarsi nelle condizioni previste per ogni licenza di polizia dall’art. 11 del Testo Unico delle Leggi di pubblica Sicurezza (Regio decreto 18/6/1931 n. 773) . Il richiedente deve inoltre dimostrare, con ogni documento ritenuto opportuno di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

COSTO DEL SERVIZIO:

In caso di accoglimento dell’istanza, il richiedente è sottoposto al versamento di un deposito cauzionale (nella misura media di 7.747 Euro), nonchè alla regolarizzazione, ai fini del bollo, della licenza rilasciata e del provvedimento di approvazione della tabella delle operazioni. Le modalità e gli importi di tali oneri saranno comunicati direttamente al richiedente. (L’importo della cauzione viene fissato di volta in volta in rapporto alla natura ed all’ampiezza dell’attività che l’Istituto dovrà svolgere; le marche da bollo necessarie per la regolarizzazione dei provvedimenti sono n. 2).

Il pagamento annuale della tassa di concessione governativa è stato soppresso.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18/06/1931 n. 773) – art. 133 e seguenti;

Regolamento esecutivo del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 6/05/1940 n. 635 – art. 257 e seguenti); art. 257 e art. 258 – D.L.VO 28.07.1989, n. 271 art. 38 e art. 222)

TIPOLOGIA DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA PREFETTURA:

  1. Rilascio dell’autorizzazione che consente di eseguire investigazioni, ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati;

  2. Rilascio dell’autorizzazione che abilita ad effettuare attività investigativa per la ricerca e l’individuazione di elementi di prova da far valere nel contesto del processo penale;

  3. Approvazione della tabella delle operazioni, con le relative tariffe, che l’Istituto intende svolgere;

  4. Approvazione delle modifiche dei comuni nei quali si svolge l’attività;

  5. Presa d’atto del cambio di sede dell’Istituto di Investigazione Privata;

  6. Rinnovo annuale della licenza per la gestione dell’Istituto.  

 MODALITA' E TEMPI DI EROGAZIONE:

180 giorni per il rilascio di nuove autorizzazioni;

60 giorni per i rinnovi di autorizzazioni esistenti e per l’approvazione delle tabelle delle operazioni da svolgere, la variazioni dei Comuni ove l’istituto è autorizzato a svolgere la propria attività.

Ovviamente qualora l’Ufficio Territoriale del Governo ritenga necessaria l’acquisizione di ulteriore documentazione i termini del procedimento rimarranno sospesi sino alla presentazione della documentazione richiesta.