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Contenzioso
Ricorsi avverso i verbali di accertamento d'infrazione al Codice della Strada
AREA II - UFFICIO CONTENZIOSO STRADALE
Indirizzo: Via IV Novembre, 40 Telefono: 0541/436113-119-124-126
47900 -RIMINI
Giorni di Servizio: dal Lun. al Ven. Orario di apertura al pubblico: Lun. Mer. e Ven 12-13
Mar. 12-13 e 16-17
Giov. 9-17 (orario continuato)
Erogazione del servizio:
Ricorso amministrativo; Legittimati a proporre ricorso sono solo i soggetti destinatari della notifica del verbale di accertamento d'infrazione, cioè il conducente o il proprietario del veicolo oggetto della violazione, ovvero altro soggetto obbligato in solido (es. utilizzatore, possessore del veicolo etc..).
Modalità di presentazione: II ricorso deve essere indirizzato al Prefetto del luogo della commessa violazione, per il tramite dell'organo accertatore, in carta semplice, con Racc. A/R , entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione dell'infrazione, sottoscritto e corredato dell'eventuale documentazione ritenuta idonea a comprovare la infondatezza dell'accertamento.
Avvertenze: Gli interessati hanno la facoltà di impugnare direttamente il verbale di accertamento innanzi al Giudice di Pace, territorialmente competente, entro il termine di 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione dell'infrazione. Quest'ultimo mezzo di impugnazione è alternativo al ricorso amministrativo al Prefetto.
Provvedimenti:
In caso di accoglimento del ricorso, il Prefetto emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti concernenti la violazione. In caso di rigetto del ricorso il Prefetto emette ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, in misura non inferiore al doppio del minimo edittale previsto per ogni violazione. Il destinatario del provvedimento è tenuto ad effettuare il pagamento secondo le modalità indicate nel provvedimento sanzionatorio prefettizio.
In particolare :
1. Per i proventi i cui introiti sono devoluti all'Erario, deve essere utilizzato il modello F23, già parzialmente compilato da parte dell'Ufficio;
a. il versamento può essere effettuato presso un qualsiasi sportello della Concessionaria per la riscossione presente sul territorio nazionale;
b. presso uno sportello bancario;
e. presso un Ufficio Postale.
2. Per i proventi i cui introiti sono devoluti ai Comuni, il destinatario del provvedimento è tenuto ad effettuare il pagamento come segue:
a. In contanti presso l'Ufficio Cassa del Comando di Polizia Municipale competente;
b. Su c/c postale intestato allo stesso Comando, avendo cura di specificare nella causale di versamento il numero e la data dell'ordinanza-ingiunzione ed il nome del contravventore.
La somma irrogata dovrà essere versata nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione, pena iscrizione del relativo importo a ruolo esattoriale con applicazione delle maggiorazioni previste dalla legge. Avverso l'ordinanza-ingiunzione prefettizia, l'interessato può proporre opposizione entro 30 giorni (60 giorni per i residenti all'estero) dalla notifica del provvedimento, al Giudice di Pace del luogo dove è stata commessa la violazione.
Richiesta di rateizzazione delle sanzioni pecuniarie: II Prefetto può disporre, su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, il pagamento rateale( da tre a trenta rate) della sanzione pecuniaria previa motivata e documentata richiesta scritta da presentarsi entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine stabilito per il pagamento, l'interessato è tenuto a pagare il residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione. Tale possibilità è prevista esclusivamente per le sanzioni pecuniarie irrogate con ordinanza ingiunzione e non anche per i processi verbali in quanto gli stessi già consentono il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione ovvero notificazione della violazione.
Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli artt. 202 e 204 del c.d.s la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria avviene tramite ruoli esattoriali regolata dall’art. 27 della L. 24.11.1981 n. 689 che prevede la maggiorazione di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore.
Fonti Normative:
Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazione ed integrazioni; Legge 24.11.1981, n. 689.