Cittadinanza


CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

L’ordinamento giuridico italiano consente ai cittadini stranieri, che si trovano in particolari condizioni, la possibilità di acquisire la cittadinanza italiana.

La materia è regolata dalla legge 5/02/1992 n. 9, dal D.P.R. 12/10/1993 n. 572; dal D.P.R. 18/04/1994 n. 362.

L’acquisto della cittadinanza italiana può avvenire per:

MATRIMONIO CON CITTADINO/A ITALIANO/A
art. 5 della legge 91/1992

NATURALIZZAZIONE NEL CASO DI RESIDENZA LEGALE IN ITALIA PER UN CERTO PERIODO DI TEMPO

art. 9 della legge 91/1992
 
CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER MATRIMONIO CON CITTADINO/A ITALIANO/A

Al fine dell’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

avere residenza legale in Italia per un periodo di almeno sei mesi, oppure essere coniugato da almeno tre anni, con cittadino/a italiano/a, sempre che non sia intervenuta nel frattempo sentenza di separazione legale dei coniugi;

non avere riportato condanne per un delitto non colposo che comportino l’erogazione di una pena nella misura non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;

non avere riportato la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di un’Autorità Giudiziaria straniera.
 
CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER NATURALIZZAZIONE

Al fine dell’acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

almeno dieci anni di residenza legale (cioè con iscrizione nell’anagrafe dei residenti  del  Comune ove lo straniero ha dimorato e dove attualmente dimora (N.B. non ha validità il semplice domicilio) – (Per i cittadini appartenenti all’Unione Europea il termine di dieci anni di residenza legale è ridotto a 4 anni, mentre per gli apolidi e i rifugiati politici il termine è ridotto a 5 anni);

non avere riportato condanne per un delitto non colposo che comportino l’erogazione di una pena nella misura non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;

non avere riportato la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di un’Autorità Giudiziaria straniera.

Conclusa l’istruttoria verrà richiesta al cittadino straniero la presentazione di un certificato di “svincolo” dalla cittadinanza di origine, cioè il naturalizzando italiano dovrà rinunciare alla propria cittadinanza di origine.

   
UFFICIO COMPETENTE ALL’ISTRUTTORIA IN SEDE LOCALE PER I CITTADINI RESIDENTI IN PROVINCIA

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RIMINI
Ufficio CITTADINANZA
Via IV Novembre – Rimini – Tel. 0541 436139
mail  gabsicurezza.rimini@utgprefettura.it

DIRIGENTE DELL’AREA 1
Viceprefetto Aggiunto Dr.ssa Giovanna LONGHI (Dirigente dell’Area)

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Roberto CARLINI (Collaboratore Amministrativo)


GIORNI ED ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:


Lunedì – Martedì – Mercoledì – Venerdì
dalle 12.00 alle ore 13.00

Martedì
dalle ore 16.00 alle ore 17.00

Giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 17.00


SITO INTERNET MINISTERO DELL’INTERNOUFFICIO COMPETENTE AD ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

MINISTRO DELL’INTERNO per le istanze presentate da persone coniugate con cittadino/a italiano/a;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA negli altri casi.

Conferita la cittadinanza italiana gli interessati dovranno prestare il giuramento prescritto dalle norme presso il Comune di residenza (N.B. senza il giuramento il decreto di conferimento della cittadinanza italiana non ha valore)

A tal fine si sottolinea la necessità che i richiedenti tengano costantemente aggiornato la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini di ogni loro cambiamento di residenza sia all’interno della provincia sia in altre province.


CITTADINI APPARTENENTI AI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA
DOCUMENTI DA PRESENTARE A CORREDO DELL’ISTANZA PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

ACQUISTO A SEGUITO DI MATRIMONIO CON CITTADINO/A ITALIANA
art 5 della legge 5/02/1991 – D.P.R. 18/04/1994 n. 362

Istanza in bollo da 10.33 Euro da compilarsi su modulo prestampato da ritirarsi presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini o da scaricabile da qui
 IL Modulo

Atto di nascita del Paese di origine completo di tutte le generalità (al riguardo è opportuno sottolineare che i Paesi Comunitari rilasciano tale documento su un modello multilingue la cui validità è riconosciuta in tutto il territorio U.E.);

Certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi Terzi di residenza relativo ai procedimenti penali (tale documentazione è autocertificabile solo da parte dei cittadini comunitari già residenti in Stati Membri dell’Unione Europea).

N.B.  si precisa che i certificati di nascita e penali formati all’estero (tranne che per quei Paesi che sono esentati dalla legalizzazione) devono essere legalizzati  (vistati) dai competenti organi della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato in cui il certificato è prodotto e muniti di traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana all’estero o del paese di origine in Italia, o da un perito traduttore ufficiale (e in questo caso successivamente sottoposta a giuramento presso l’Ufficio Giudiziario della provincia ove ha sede il traduttore ufficiale).

AVVERTENZA: Il Ministero dell’Interno ha facoltà di richiedere a seconda dei singoli casi altri documenti.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DOVRA’ ESSERE  PRODOTTA IN QUATTRO COPIE (1 ORIGINALE IN BOLLO E 3 COPIE IN CARTA LIBERA NON AUTENTICATE).
                                         
                                                  
CITTADINI APPARTENENTI AI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA
DOCUMENTI PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

ACQUISTO A SEGUITO DI RESIDENZA  

art.9 Legge 5/2/92 n.91 – D.P.R. 18/4/94 N.362

Istanza in bollo da 10,33 Euro da compilarsi su  modulo prestampato da ritirarsi presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini o da scaricabile da qui

 IL Modulo

Estratto dell’atto di  nascita del Paese d’origine completo di tutte le generalità, esclusa l’ipotesi di  nascita in Italia;

Certificato penale del paese d’origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza relativi ai precedenti penali (documentazione autocertificabile).

N.B.  si precisa che i certificati di nascita e penali formati all’estero (tranne che per quei Paesi che sono esentati dalla legalizzazione) devono essere legalizzati  (vistati) dai competenti organi della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato in cui il certificato è prodotto e muniti di traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana all’estero o del paese di origine in Italia, o da un perito traduttore ufficiale (e in questo caso successivamente sottoposta a giuramento presso l’Ufficio Giudiziario della provincia ove ha sede il traduttore ufficiale).

AVVERTENZA: Il Ministero ha facoltà di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DOVRA’ ESSERE  PRODOTTA IN QUATTRO COPIE (1 ORIGINALE IN BOLLO E 3 COPIE IN CARTA LIBERA NON AUTENTICATE).

 
CITTADINI APPARTENENTI A PAESI EXTRACOMUNITARI
DOCUMENTI PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA


ACQUISTO A SEGUITO DI RESIDENZA
art. 9 della legge 5/02/1991 – D.P.R. 18/04/1994 N. 362

Istanza in bollo da 10,33 Euro da compilarsi su modulo prestampato da ritirarsi presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini o da scaricabile da qui
 IL Modulo

Atto di nascita del Paese di Origine completo di tutte le generalità; in caso di documentata impossibilità attestazione rilasciata dall’Autorità diplomatica o Consolare del Paese di Origine debitamente tradotta e legalizzata, con la quale si indicano le esatte generalità (prenome, cognome, data e luogo di nascita) nonché paternità e maternità del richiedente;

Certificato penale del Paese di origine e dei Paesi in cui si è risieduto, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  qualora l’ordinamento del Paese di origine non preveda il rilascio di certificazione penale. In tale atto sostitutivo il dichiarante dovrà attestare di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali a suo carico nel Paese di Origine; inoltre, il dichiarante dovrà produrre un’attestazione rilasciata dalla competente Autorità Consolare nella quale si attesti che nel Paese di Origine non è previsto il rilascio della certificazione relativa ai procedimenti penali.

N.B.  si precisa che i certificati di nascita e penali formati all’estero (tranne che per quei Paesi che sono esentati dalla legalizzazione) devono essere legalizzati  (vistati) dai competenti organi della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato in cui il certificato è prodotto e muniti di traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana all’estero o del paese di origine in Italia, o da un perito traduttore ufficiale (e in questo caso successivamente sottoposta a giuramento presso l’Ufficio Giudiziario della provincia ove ha sede il traduttore ufficiale).

AVVERTENZA: Il Ministero dell’Interno ha facoltà di richiedere a seconda dei singoli casi altri documenti.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DOVRA’ ESSERE  PRODOTTA IN QUATTRO COPIE (1 ORIGINALE IN BOLLO E 3 COPIE IN CARTA LIBERA NON AUTENTICATE).


CITTADINI RICONOSCIUTI APOLIDI O RIFUGIATI POLITICI


art. 16 della legge 5/02/1991 – D.P.R. 18/04/1994 N. 362

I cittadini stranieri riconosciuti apolidi o rifugiati politici dalle Autorità Competenti (in particolare per i rifugiati politici occorre una dichiarazione da parte dell’O.N.U.) possono presentare istanza per la concessione della cittadinanza italiana dopo una permanenza regolare in Italia di 5 anni.

In questo caso, ovviamente, gli stessi cittadini non potranno presentare la documentazione del Paese di Origine in quanto in un caso non hanno nazionalità e nell’altro caso la presentazione della richiesta di documentazione al Paese di Origine sarebbe contraddittoria rispetto alla loro situazione di rifugiati politici.

Quindi per gli apolidi dovrà acquisirsi la documentazione relativa alla nascita ed ai carichi penali dei vari paesi dove gli stessi hanno risieduto, mentre per i cittadini riconosciuti rifugiati politici dovrà acquisirsi il certificato dell’O.N.U. con il quale gli stessi sono stati riconosciuti rifugiati politici ed ogni altra documentazione che sia possibile acquisire compatibilmente al loro status.

Anche questi cittadini dovranno presentare istanza in bollo da 10,33 Euro redatta su modulo prestampato da ritirarsi presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini.


CITTADINI APPARTENENTI A PAESI EXTRACOMUNITARI  
DOCUMENTI PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

 
ACQUISTO A SEGUITO DI MATRIMONIO
Art. 5 della legge 5/02/1992 n. 91 e D.P.R. 18/04/1994 n. 362

Istanza in bollo da 10,33 Euro da compilarsi su modulo prestampato da ritirarsi presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini o da scaricabile da qui
 IL Modulo

Atto di nascita del Paese di Origine completo di tutte le generalità; in caso di documentata impossibilità attestazione rilasciata dall’Autorità diplomatica o Consolare del Paese di Origine debitamente tradotta e legalizzata, con la quale si indicano le esatte generalità (prenome, cognome, data e luogo di nascita) nonché paternità e maternità del richiedente;

Certificato penale del Paese di origine e dei Paesi in cui si è risieduto, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà qualora l’ordinamento del Paese di origine non preveda il rilascio di certificazione penale. In tale atto sostitutivo il dichiarante dovrà attestare di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali a suo carico nel Paese di Origine; inoltre, il dichiarante dovrà produrre un’attestazione rilasciata dalla competente Autorità Consolare nella quale si attesti che nel Paese di Origine non è previsto il rilascio della certificazione relativa ai procedimenti penali.

N.B.  si precisa che i certificati di nascita e penali formati all’estero (tranne che per quei Paesi che sono esentati dalla legalizzazione) devono essere legalizzati  (vistati) dai competenti organi della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato in cui il certificato è prodotto e muniti di traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale della competente autorità diplomatica o consolare italiana all’estero o del paese di origine in Italia, o da un perito traduttore ufficiale (e in questo caso successivamente sottoposta a giuramento presso l’Ufficio Giudiziario della provincia ove ha sede il traduttore ufficiale).

AVVERTENZA: Il Ministero dell’Interno ha facoltà di richiedere a seconda dei singoli casi altri documenti.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DOVRA’ ESSERE  PRODOTTA IN QUATTRO COPIE (1 ORIGINALE IN BOLLO E 3 COPIE IN CARTA LIBERA NON AUTENTICATE).

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