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Cittadinanza
CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA
L’ordinamento giuridico italiano consente ai cittadini stranieri, che
si trovano in particolari condizioni, la possibilità di acquisire la
cittadinanza italiana.
La materia è regolata dalla legge 5/02/1992 n. 9, dal D.P.R. 12/10/1993
n. 572; dal D.P.R. 18/04/1994 n. 362.
L’acquisto della cittadinanza italiana può avvenire per:
MATRIMONIO CON CITTADINO/A ITALIANO/A
art. 5 della legge 91/1992
NATURALIZZAZIONE NEL CASO DI RESIDENZA LEGALE IN ITALIA PER UN CERTO PERIODO
DI TEMPO
art. 9 della legge 91/1992
CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER MATRIMONIO CON CITTADINO/A
ITALIANO/A
Al fine dell’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio occorre
essere in possesso dei seguenti requisiti:
avere residenza legale in Italia per un periodo di almeno sei mesi, oppure
essere coniugato da almeno tre anni, con cittadino/a italiano/a, sempre che
non sia intervenuta nel frattempo sentenza di separazione legale dei coniugi;
non avere riportato condanne per un delitto non colposo che comportino l’erogazione
di una pena nella misura non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
non avere riportato la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva
superiore ad un anno da parte di un’Autorità Giudiziaria straniera.
CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER NATURALIZZAZIONE
Al fine dell’acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione
occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
almeno dieci anni di residenza legale (cioè con iscrizione nell’anagrafe
dei residenti del Comune ove lo straniero ha dimorato e dove attualmente
dimora (N.B. non ha validità il semplice domicilio) – (Per i
cittadini appartenenti all’Unione Europea il termine di dieci anni di
residenza legale è ridotto a 4 anni, mentre per gli apolidi e i rifugiati
politici il termine è ridotto a 5 anni);
non avere riportato condanne per un delitto non colposo che comportino l’erogazione
di una pena nella misura non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
non avere riportato la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva
superiore ad un anno da parte di un’Autorità Giudiziaria straniera.
Conclusa l’istruttoria verrà richiesta al cittadino straniero
la presentazione di un certificato di “svincolo” dalla cittadinanza
di origine, cioè il naturalizzando italiano dovrà rinunciare
alla propria cittadinanza di origine.
UFFICIO COMPETENTE ALL’ISTRUTTORIA IN SEDE LOCALE PER I CITTADINI
RESIDENTI IN PROVINCIA
PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RIMINI
Ufficio CITTADINANZA
Via IV Novembre – Rimini – Tel. 0541 436139
mail gabsicurezza.rimini@utgprefettura.it
DIRIGENTE DELL’AREA 1
Viceprefetto Aggiunto Dr.ssa Giovanna LONGHI (Dirigente dell’Area)
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Roberto CARLINI (Collaboratore Amministrativo)
GIORNI ED ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
Lunedì – Martedì – Mercoledì – Venerdì
dalle 12.00 alle ore 13.00
Martedì
dalle ore 16.00 alle ore 17.00
Giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 17.00
SITO INTERNET MINISTERO DELL’INTERNOUFFICIO COMPETENTE AD ADOTTARE
IL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA
MINISTRO DELL’INTERNO per le istanze presentate da persone coniugate
con cittadino/a italiano/a;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA negli altri casi.
Conferita la cittadinanza italiana gli interessati dovranno prestare il giuramento
prescritto dalle norme presso il Comune di residenza (N.B. senza il giuramento
il decreto di conferimento della cittadinanza italiana non ha valore)
A tal fine si sottolinea la necessità che i richiedenti tengano costantemente
aggiornato la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini di ogni
loro cambiamento di residenza sia all’interno della provincia sia in
altre province.
CITTADINI APPARTENENTI AI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA
DOCUMENTI DA PRESENTARE A CORREDO DELL’ISTANZA PER LA CONCESSIONE
DELLA CITTADINANZA ITALIANA
ACQUISTO A SEGUITO DI MATRIMONIO CON CITTADINO/A ITALIANA
art 5 della legge 5/02/1991 – D.P.R. 18/04/1994 n. 362
Istanza in bollo da 10.33 Euro da compilarsi su modulo prestampato
da ritirarsi presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini
o da scaricabile da qui
IL
Modulo
Atto di nascita del Paese di origine completo di tutte le
generalità (al riguardo è opportuno sottolineare che i Paesi
Comunitari rilasciano tale documento su un modello multilingue la cui validità
è riconosciuta in tutto il territorio U.E.);
Certificato penale del Paese di origine e degli eventuali
Paesi Terzi di residenza relativo ai procedimenti penali (tale documentazione
è autocertificabile solo da parte dei cittadini comunitari già
residenti in Stati Membri dell’Unione Europea).
N.B. si precisa che i certificati di nascita e penali formati all’estero
(tranne che per quei Paesi che sono esentati dalla legalizzazione) devono
essere legalizzati (vistati) dai competenti organi della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nello Stato in cui il certificato è
prodotto e muniti di traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo originale dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana
all’estero o del paese di origine in Italia, o da un perito traduttore
ufficiale (e in questo caso successivamente sottoposta a giuramento presso
l’Ufficio Giudiziario della provincia ove ha sede il traduttore ufficiale).
AVVERTENZA: Il Ministero dell’Interno ha facoltà di richiedere
a seconda dei singoli casi altri documenti.
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DOVRA’ ESSERE PRODOTTA IN QUATTRO COPIE
(1 ORIGINALE IN BOLLO E 3 COPIE IN CARTA LIBERA NON AUTENTICATE).
CITTADINI APPARTENENTI AI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA
DOCUMENTI PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA
ACQUISTO A SEGUITO DI RESIDENZA
art.9 Legge 5/2/92 n.91 – D.P.R. 18/4/94 N.362
Istanza
in bollo da 10,33 Euro da compilarsi su modulo prestampato
da ritirarsi presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini
o da scaricabile da qui
IL
Modulo
Estratto dell’atto di nascita del Paese d’origine
completo di tutte le generalità, esclusa l’ipotesi di nascita
in Italia;
Certificato penale del paese d’origine e degli eventuali
Paesi terzi di residenza relativi ai precedenti penali (documentazione autocertificabile).
N.B. si precisa che i certificati di nascita e penali formati all’estero
(tranne che per quei Paesi che sono esentati dalla legalizzazione) devono
essere legalizzati (vistati) dai competenti organi della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nello Stato in cui il certificato è
prodotto e muniti di traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo originale dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana
all’estero o del paese di origine in Italia, o da un perito traduttore
ufficiale (e in questo caso successivamente sottoposta a giuramento presso
l’Ufficio Giudiziario della provincia ove ha sede il traduttore ufficiale).
AVVERTENZA: Il Ministero ha facoltà di richiedere, a seconda dei casi,
altri documenti.
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DOVRA’ ESSERE PRODOTTA IN QUATTRO COPIE
(1 ORIGINALE IN BOLLO E 3 COPIE IN CARTA LIBERA NON AUTENTICATE).
CITTADINI APPARTENENTI A PAESI EXTRACOMUNITARI
DOCUMENTI PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA
ACQUISTO A SEGUITO DI RESIDENZA
art. 9 della legge 5/02/1991 – D.P.R. 18/04/1994 N. 362
Istanza in bollo da 10,33 Euro da compilarsi su modulo prestampato
da ritirarsi presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini
o da scaricabile da qui
IL
Modulo
Atto di nascita del Paese di Origine completo di tutte le
generalità; in caso di documentata impossibilità attestazione
rilasciata dall’Autorità diplomatica o Consolare del Paese di
Origine debitamente tradotta e legalizzata, con la quale si indicano le esatte
generalità (prenome, cognome, data e luogo di nascita) nonché
paternità e maternità del richiedente;
Certificato penale del Paese di origine e dei Paesi in cui
si è risieduto, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
qualora l’ordinamento del Paese di origine non preveda il rilascio di
certificazione penale. In tale atto sostitutivo il dichiarante dovrà
attestare di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali
a suo carico nel Paese di Origine; inoltre, il dichiarante dovrà produrre
un’attestazione rilasciata dalla competente Autorità Consolare
nella quale si attesti che nel Paese di Origine non è previsto il rilascio
della certificazione relativa ai procedimenti penali.
N.B. si precisa che i certificati di nascita e penali formati all’estero
(tranne che per quei Paesi che sono esentati dalla legalizzazione) devono
essere legalizzati (vistati) dai competenti organi della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nello Stato in cui il certificato è
prodotto e muniti di traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo originale dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana
all’estero o del paese di origine in Italia, o da un perito traduttore
ufficiale (e in questo caso successivamente sottoposta a giuramento presso
l’Ufficio Giudiziario della provincia ove ha sede il traduttore ufficiale).
AVVERTENZA: Il Ministero dell’Interno ha facoltà di richiedere
a seconda dei singoli casi altri documenti.
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DOVRA’ ESSERE PRODOTTA IN QUATTRO
COPIE (1 ORIGINALE IN BOLLO E 3 COPIE IN CARTA LIBERA NON AUTENTICATE).
CITTADINI RICONOSCIUTI APOLIDI O RIFUGIATI POLITICI
art. 16 della legge 5/02/1991 – D.P.R. 18/04/1994 N. 362
I cittadini stranieri riconosciuti apolidi o rifugiati politici dalle Autorità
Competenti (in particolare per i rifugiati politici occorre una dichiarazione
da parte dell’O.N.U.) possono presentare istanza per la concessione
della cittadinanza italiana dopo una permanenza regolare in Italia di 5 anni.
In questo caso, ovviamente, gli stessi cittadini non potranno presentare la
documentazione del Paese di Origine in quanto in un caso non hanno nazionalità
e nell’altro caso la presentazione della richiesta di documentazione
al Paese di Origine sarebbe contraddittoria rispetto alla loro situazione
di rifugiati politici.
Quindi per gli apolidi dovrà acquisirsi la documentazione relativa
alla nascita ed ai carichi penali dei vari paesi dove gli stessi hanno risieduto,
mentre per i cittadini riconosciuti rifugiati politici dovrà acquisirsi
il certificato dell’O.N.U. con il quale gli stessi sono stati riconosciuti
rifugiati politici ed ogni altra documentazione che sia possibile acquisire
compatibilmente al loro status.
Anche questi cittadini dovranno presentare istanza in bollo
da 10,33 Euro redatta su modulo prestampato da ritirarsi presso la Prefettura
- Ufficio Territoriale del Governo di Rimini.
CITTADINI APPARTENENTI A PAESI EXTRACOMUNITARI
DOCUMENTI PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA
ACQUISTO A SEGUITO DI MATRIMONIO
Art. 5 della legge 5/02/1992 n. 91 e D.P.R. 18/04/1994 n. 362
Istanza in bollo da 10,33 Euro da compilarsi su modulo prestampato
da ritirarsi presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini
o da scaricabile da qui
IL
Modulo
Atto di nascita del Paese di Origine completo di tutte le
generalità; in caso di documentata impossibilità attestazione
rilasciata dall’Autorità diplomatica o Consolare del Paese di
Origine debitamente tradotta e legalizzata, con la quale si indicano le esatte
generalità (prenome, cognome, data e luogo di nascita) nonché
paternità e maternità del richiedente;
Certificato penale del Paese di origine e dei Paesi in cui
si è risieduto, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
qualora l’ordinamento del Paese di origine non preveda il rilascio di
certificazione penale. In tale atto sostitutivo il dichiarante dovrà
attestare di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali
a suo carico nel Paese di Origine; inoltre, il dichiarante dovrà produrre
un’attestazione rilasciata dalla competente Autorità Consolare
nella quale si attesti che nel Paese di Origine non è previsto il rilascio
della certificazione relativa ai procedimenti penali.
N.B. si precisa che i certificati di nascita e penali formati all’estero
(tranne che per quei Paesi che sono esentati dalla legalizzazione) devono
essere legalizzati (vistati) dai competenti organi della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nello Stato in cui il certificato è
prodotto e muniti di traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo originale della competente autorità diplomatica o consolare italiana
all’estero o del paese di origine in Italia, o da un perito traduttore
ufficiale (e in questo caso successivamente sottoposta a giuramento presso
l’Ufficio Giudiziario della provincia ove ha sede il traduttore ufficiale).
AVVERTENZA: Il Ministero dell’Interno ha facoltà di richiedere
a seconda dei singoli casi altri documenti.
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DOVRA’ ESSERE PRODOTTA IN QUATTRO COPIE
(1 ORIGINALE IN BOLLO E 3 COPIE IN CARTA LIBERA NON AUTENTICATE).